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sicurezza sul lavoro - formazione
La formazione sulla sicurezza:nuove disposizioni in vigore dal 26 gennaio
Il tanto atteso accordo stato regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro è finalmente uscito ed entrerà in vigore a partire dal 26 gennaio. Le novità introdotte riguardano tutte le attività.
Gli argomenti trattati sono la formazione del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti.
La principale novità è la già anticipata suddivisione in classi di rischio in base ai settori di attività a cui appartiene ogni singola azienda (Codici Ateco 2002-2007).
Le classi di rischio definite sono: basso, medio e alto; per ognuna si ha una monte orario diverso che cresce con l’aumentare del rischio.
Sono inoltre disposti aggiornamenti quinquennali obbligatori.
Ad esempio, l’RSPP Datore di lavoro può dover frequentare dalle 16 alle 48 ore di corso con aggiornamento quinquennale che varia dalle 8 alle 14 ore, mentre per i lavoratori sono previste dalle 8 alle 16 ore con aggiornamenti quinquennali di 6 ore, salvo cambi mansione o inserimento di nuovi rischi.
La formazione pregressa viene riconosciuta se effettuata secondo i criteri prestabiliti e vi si applica comunque l’obbligo di aggiornamento periodico.
ambiente
AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO RIFIUTI CONTO PROPRIO - TERMINE ULTIMO PENA CANCELLAZIONE DALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI
La normativa in materia ambientale prevede che le imprese le quali producono ed effettuano la raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi o pericolosi in quantità inferiori ai 30 chilogrammi o litri/giorno, debbano possedere un’autorizzazione al trasporto denominata Autorizzazione Trasporto Conto Proprio (ex art. 12 comma 8 D.Lgs. 152/06).
Detta autorizzazione normalmente ha una durata decennale, tuttavia l’art. 25 comma 1 let. C del D.Lgs. 205/10 ha modificato la precedente norma, indicando che le iscrizioni effettuate entro il 14 Aprile 2008 devono essere rinnovate entro Giugno c.a. in quanto non riportano l’indicazione delle targhe dei mezzi e i codici dei rifiuti trasportati.
Per le aziende che non hanno ancora provveduto al rinnovo è stato fissato il termine ultimo del 25 Dicembre prossimo.
Coloro che sono in possesso di un'autorizzazione al trasporto conto proprio di rifiuti antecedente la data del 14 Aprile 2008 devono provvedere al rinnovo dell'autorizzazione, pena la cancellazione dall'Albo Gestori Ambientali, entro il 25 Dicembre 2011
ambiente
Nuova proroga SISTRI!
In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL 138 del 13 agosto 2011, Legge 148 del 14 settembre 2011 sancisce il ritorno del Sistri. Il sistema, infatti, diventerà operativo il 9 febbraio 2012 per tutte le imprese interessate, ad eccezione dei produttori di rifiuti speciali che hanno fino a 10 dipendenti. Per questi ultimi, la data di avvio non sarà antecedente al 1° giugno 2012.
Stralcio LEGGE 14 settembre 2011, n. 148
All’articolo 6:
al comma 1, lettera c), capoverso «6-ter», al primo periodo, le parole: «si riferiscono ad attivita’ liberalizzate e» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo la parola: «esperire» e’ inserita la seguente: «esclusivamente»; i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operativita’ del Sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI), nonche’ l’efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell’eventuale implementazione di
tecnologie di utilizzo piu’ semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della piu’ ampia partecipazione degli utenti.
Conseguentemente, fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operativita’ del SISTRI e’ il 9 febbraio 2012. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantita’ e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticita’ ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione
regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalita’ gia’ previste per le associazioni di categoria»;
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SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) D.M. 17 dicembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13.01.2010, modificato dal D.M. 15 febbraio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio 2010
CHI DEVE ADERIRE AL SISTRI
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006, con più di dieci dipendenti.
REGIONE CAMPANIA: Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI: commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
CONSORZI: i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
TRASPORTATORI PROFESSIONALI: le imprese di cui all’art. 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE: •il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto; •i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
RECUPERATORI E SMALTITORI: le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
CHI PUÒ ADERIRE AL SISTRI
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
•le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
•gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
•le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Per approfondimenti: www.sistri.it
Fonti: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
SICUREZZA SUL LAVORO: STRESS LAVORO CORRELATO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO: AVVIO DAL 31/12/2010
Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., impone l’obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti nei luoghi di lavoro.
Il legislatore ha però rimandato alcuni adempimenti necessari ad una corretta e completa valutazione dei rischi, in attesa dell’elaborazione di indicazioni da parte della Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza, ed in particolare in riferimento alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
La Commissione Consultiva permanente si è espressa ed ha comunicato il giorno del 31 Dicembre 2010 come data dalla quale tutte le aziende pubbliche e private dovranno avviare i processi di valutazione del rischio stress lavoro-correlato.